Con l'ordinanza n. 9803 del 26 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata positivamente in merito all’obbligo di iscrizione e contribuzione a Cassa Edile per l’attività ausiliaria a quella edile svolta da un’impresa che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del commercio.
La Suprema Corte ha negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta, e ritenendo non corretto l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, ha esaminato l’attività effettivamente svolta dall’impresa. Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili i giudici hanno accertato che l’impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.
La mancata iscrizione alle Casse edili, obbligatoria per le imprese edili che applicano CCNL edilizia, e l’eventuale mancato versamento della relativa contribuzione comporta infatti una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE, richiamando la sentenza della Cassazione, ha dato informativa al sistema nazionale delle Casse Edili ed Edilcasse con la comunicazione n.274 del 4 giugno, circa l’obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile anche per l’impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto pubblico. (fonte: Anaepa Confartigianato)
In allegato l'ordinanza della Cassazione