Attualità

Obbligo polizza catastrofale, ANCE: bene la proroga ma chiarire i profili applicativi

Questioni operative, definizioni di copertura, costi e meccanismi di funzionamento e soprattutto la non ben definita previsione sanzionatoria hanno generato numerosi dubbi interpretativi

martedì 8 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 introduce un ingresso graduale dell'obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la proroga in base alla dimensione delle imprese.

In merito, la valutazione dell'Ance è stata espressa dal Vicepresidente Stefano Betti, nel corso dell’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del dl.

È positivo il giudizio dell’Associazione nazionale dei costruttori edili sulla proroga dell’obbligo, in particolare per le imprese medio-piccole che rappresentano ben il 95% del nostro tessuto imprenditoriale. L’Associazione condivide anche la previsione di una scadenza differenziata in base alle dimensioni dell’impresa.

Chiarire cinque profili applicativi dell’obbligo assicurativo

Pur non mettendo in discussione l’opportunità di assicurarsi contro i rischi catastrofali, i costruttori sollevano perplessità in relazione alla mancanza di chiarezza su molti aspetti dell’obbligo. Questioni operative, definizioni di copertura, costi e meccanismi di funzionamento e soprattutto la non ben definita previsione sanzionatoria hanno generato numerosi dubbi interpretativi “che, purtroppo, neanche il decreto ministeriale attuativo 30 gennaio 2025, il numero 18 – ha detto Betti – è riuscito a risolvere”.

L’Ance ritiene opportuno che siano chiariti cinque profili applicativi dell’obbligo assicurativo. Nel dettaglio è necessario:  

- precisare che l’obbligo di stipulare la polizza ricade esclusivamente sui beni di proprietà dell’impresa in quanto ricompresi nell’elenco delle voci di bilancio dell’attivo immobilizzato (B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’art. 2424 c.c.) escludendo quelli detenuti ad altro titolo (es. locazione);
- definire meglio i criteri di assicurabilità in caso di immobili che presentano delle difformità edilizie operando una distinzione tra quelli che rientrano nei casi sanabili e quindi potenzialmente ammessi alla copertura obbligatoria;
- delimitare l’ambito di applicazione oggettivo, escludendo i cosiddetti “beni merce”;
- circoscrivere meglio la portata delle misure sanzionatorie, precisando che l’espressione “contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” si riferisce unicamente a interventi finanziari diretti conseguenti all’evento catastrofale;
- prevedere un sistema di mutualità tra le zone a più alto rischio e quelle meno rischiose, per evitare distorsioni troppo forti dal punto di vista della localizzazione delle attività economiche e in modo da creare un livellamento del premio verso un valore medio accessibile per tutti.

L'audizione di CNA, Confartigianato e Casartigiani

Sono stati auditi anche i rappresentanti di CNA, Confartigianato e Casartigiani che hanno espresso “soddisfazione per il rinvio dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali e per lo scaglionamento dei tempi in funzione della dimensione d’impresa rispettoso del criterio di proporzionalità”.

I rappresentanti di artigiani e piccole imprese hanno ribadito le perplessità e le preoccupazioni create nell’ossatura del mondo produttivo italiano dall’introduzione dell’obbligo assicurativo tramite le Legge di Bilancio 2024, che non sono state fugate, come si sperava, dai successivi decreti. “Abbiamo addirittura dovuto attendere con il fiato sospeso la scadenza del 31 marzo – hanno sottolineato – per ottenere l’attesa proroga dei termini da tempo chiesta dalle associazioni di artigiani e piccole imprese”.

La proroga a gennaio 2026 “concede un tempo che va proficuamente impiegato dai soggetti coinvolti per garantire finalmente un avvio ordinato dell’obbligo assicurativo ed evitare contestazioni e delusioni in occasione di eventuali fenomeni atmosferici eccezionali, rispetto ai quali si potrà verificarne l’efficacia”.

Il tempo che il Dl concede è adeguato a sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass consentendo alle imprese di confrontare le offerte e scegliere consapevolmente.

CNA, Confartigianato e Casartigiani chiedono inoltre che siano esonerate dall’obbligo assicurativo le imprese che nell’attività impiegano immobili in affitto da privati e le imprese che hanno optato per il regime forfetario nonché le imprese personali che non aderiscono al regime forfetario quando siano dotate di attrezzature dal valore non superiore ai 20mila euro. Inoltre, chiedono che venga definita per via legislativa la questione dell’esclusione dall’obbligo assicurativo dei beni gravati da abusi edilizi, anche piccole difformità, che penalizza le imprese.

Leggi anche: “Obbligo di polizza catastrofale per le imprese: dal MIMIT le prime 10 FAQ

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