Dal 1° gennaio di quest'anno commercianti e professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito - tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica - ed è stato eliminato il limite minimo dei 30 euro.
La novità è stata introdotta dal comma 900 della Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70.
DECRETO DEL MEF ENTRO IL 1° FEBBRAIO. La legge di stabilità introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, i commi 4-bis e 4-ter. Il nuovo comma 4-bis stabilisce che “entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso”. Ciò al fine di “promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro”.
LE FUNZIONI DI BANKITALIA E DELL'ANTITRUST. Il suddetto decreto ministeriale prevede (in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015) le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia. Inoltre il decreto prevede la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Antitrust quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.
Il nuovo comma 4-ter dispone che “I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti”.
PER ORA NIENTE SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI. Il ministero dello Sviluppo Economico, sentiti il ministero dell'Economia e la Banca d'Italia disciplinerà con suoi decreti “le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”.
Sulla possibilità che dalla norma derivino sanzioni, la Commissione Bilancio della Camera ha manifestato dei dubbi osservando che “in ossequio al principio di legalità le fattispecie costituenti illecito amministrativo devono essere individuate dalla legge”.