Gli installatori della CGIA di Mestre ricordano che il prossimo 30 giugno 2017 scade il termine per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici, anche se alcuni dubbi, circa l’applicazione della norma, non sono stati ancora chiariti.
Ma a cosa servono queste termovalvole? Il loro funzionamento è piuttosto semplice, ma oltremodo efficace: in base al livello impostato (generalmente da 0 a 5) e grazie a dei sensori, aumentano, oppure diminuiscono, l’afflusso di liquido nel radiatore, regolando così la temperatura dell’ambiente domestico, evitando sprechi e dispersione di calore negli impianti centralizzati dei condomini. Sono inoltre in grado di rendere più omogenea la distribuzione dello stesso, nel caso di edifici multipiano dove, come capita sovente, ai piani più alti vi è un ritardo nel raggiungimento della condizione di comfort, talvolta neppure raggiunta prima dello spegnimento giornaliero dell’impianto.
“Alcuni cittadini ci hanno chiesto – spiega Francesco Costantini, Presidente degli Installatori CGIA - se con l’adozione della delibera di installazione votata dal condominio si fosse esenti dalle sanzioni ma – come ha recentemente chiarito il Ministero dello sviluppo Economico – la delibera non è sufficiente. Per adempiere all’obbligo è necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge”.
L’obbligo delle termovalvole è quindi tassativo e l’installazione deve avvenire entro il prossimo 30 giugno. Tale termine è stato fissato dal Decreto Milleproroghe (DL 244/2016) che ha fatto slittare di sei mesi l’originale scadenza che era stata programmata per il 31 dicembre 2016.
Gli installatori della CGIA stimano in misura approssimativa che il 70% circa degli edifici in città sia in regola, ciò significa che ancora un 30% dei condomini non lo è.
Ci sono dei casi in cui si è esentati da tale obbligo? Interviene ancora Costantini: “Qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori, un’inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali è possibile non adempiere a tale obbligo. Ma occorre fare molta attenzione: in questi casi non basta dichiarare l’inefficienza o l’impossibilità. Tutto deve essere documentato con un’ apposita relazione tecnica redatta da un progettista o da un esperto abilitato”.
Ma è davvero obbligatoria una diagnosi energetica dell’edificio? In merito a quest’ultimo dubbio gli installatori della CGIA affermano che non è necessario; per attuare la sola normativa relativa alla contabilizzazione del calore non è obbligatorio una diagnosi energetica dell’edificio.