Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della Sicilia ha inviato lo scorso 18 maggio alle stazioni appaltanti, agli uffici regionali per l’espletamento delle gare di appalto e agli uffici del genio civile della Sicilia una nota avente ad oggetto “Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), Quadro comparativo – allegato di gara”.
“L’art. 95, comma 2, del Codice 50/2016 e ss. mm. ed ii. prevede che le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Orbene, accade sovente che in fase di gara l’offerta in questione non venga adeguatamente esplicitata con un elaborato dal quale si evincano le variazioni apportate (le migliorie con le nuovi voci di computo e le voci soppresse perché migliorate) a giustificazione dell’offerta economica proposta.
La mancanza di tale documento rappresenta un vulnus ai fini della successiva fase esecutiva dell’appalto, in quanto le variazioni introdotte non potranno essere contabilizzate se non a seguito di ulteriori contrattazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario.
Tali nuovi patti, intervenendo in una fase successiva all’aggiudicazione (spesso addirittura il contratto viene sottoscritto, in modo errato, sulla base del computo allegato al progetto originario) non essendo stati oggetto di valutazione in fase di gara espongono le parti a evitabili contenziosi.
La mancanza di un documento comparativo dal quale si evincano le variazioni apportate, comporta spesso problematiche post gara, consistenti nella difficoltà delle stazioni appaltanti d’inserire le offerte migliorative nei documenti contrattuali ed ancora valutarne l’entità economica, in occasione dell’emissione da parte del direttore dei lavori delle rate degli stati di avanzamento dei lavori.
Per risolvere tale questione, è necessario che “a corredo dell’offerta economica” (generalmente sinora formulata solo attraverso l’indicazione della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara) venga prescritto nel disciplinare di gara l’obbligo per il concorrente di produrre il canonico “quadro comparativo” secondo l’usuale schema:
Tale documento, il cui ammontare complessivo del prezzo dovrà essere congruente all’offerta economica, deve necessariamente essere “allegato a corredo” della stessa offerta economica, preservandone così la segretezza fino alla fase di gara che prevede l’attribuzione del relativo punteggio.
Il quadro comparativo sarà poi allegato al contratto e diverrà la base di riferimento della contabilità dei lavori.
In quest’ottica la legge di gara dovrà prevedere, a pena di esclusione, che il concorrente alleghi all’offerta economica il quadro comparativo precedentemente descritto.”
In allegato la nota