Sentenze

Offerta di gara incompleta: quando il soccorso istruttorio non è applicabile?

Il Tar Campania in merito alla trasmissione del file contenente il modello di dichiarazione di offerta economica illeggibile

giovedì 2 febbraio 2017 - Redazione Build News

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L’istituto del soccorso istruttorio non è applicabile nel caso in cui il concorrente ad una gara pubblica, in relazione alla quale la lex specialis aveva previsto l’invio telematico delle offerte, abbia trasmesso il file contenente il modello di dichiarazione di offerta economica illeggibile.

Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, nella sentenza n. 641/2017 pubblicata il 30 gennaio.

Il Tar ha chiarito che nel caso, sottoposto al suo esame, di documento di offerta illeggibile (nella specie, era illeggibile il file contenente il modello di dichiarazione di offerta economica e le eventuali firme digitali presenti nello stesso non potevano essere verificate, con la conseguenza che il file è stato considerato privo di firma digitale) comunque incompleto di elementi essenziali, la regula iuris è quella contenuta nell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (applicabile al caso di specie ratione temporis), secondo cui “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Inoltre, il Tar Campania ha ricordato che il cit. art. 46, comma 1 bis del vecchio Codice Appalti, in coerenza con esigenze di certezza e celerità dell’azione amministrativa, soprattutto in settori come quello delle gare pubbliche, non riconosce significatività alcuna a comportamenti del concorrente che possano essere incolpevoli o altrimenti imputabili alla stazione appaltante - magari rilevanti ad altri fini - restando l’accertamento della legittima partecipazione alla gara di un concorrente circoscritto all’oggettiva verifica della sussistenza dei necessari requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa e dalla lex specialis, nonchè della loro corretta allegazione e rappresentazione.

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