“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia”. Questa la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13 aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla normativa di settore il comportamento della commissione giudicatrice nella gara per i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto scolastico D’Arzo nel comune di Sant’Ilario D’Enza, in provincia di Reggio Emilia.
I FATTI. Il disciplinare di gara per i lavori della nuova sede dell’edificio scolastico prevedeva la valutazione di sei migliorie “gratuite” (schermatura solare e sistema di oscuramento, fotovoltaico, impianto antincendio, vetrate interne piazza, parapetti interni, sistemazione area esterna). Il Raggruppamento di imprese, in particolare, contesta che le proposte migliorative relative al parapetto e all’impianto antincendio non corrispondano né al progetto del bando di gara né alla normativa sulla sicurezza.
I parapetti interni offerti come miglioria, avverte, sono di un materiale infiammabile, pertanto, non soddisferebbero il requisito previsto dal progetto circa la resistenza al fuoco. Inoltre, i parapetti sono anche privi dei corrimani superiori, in contrasto con la legge sul superamento delle barriere architettoniche e alle norme che impongono la presenza di idoneo corrimano per il corretto e sicuro utilizzo delle scale da parte di tutti.
Quanto all’impianto antincendio, il raggruppamento di imprese che ha presentato l’istanza rileva che la proposta migliorativa dell’aggiudicatario prevede un serbatoio con una riserva idrica inferiore rispetto a quella richiesta nel progetto ed evidenzia la mancata previsione di un sistema di drenaggio, con la conseguenza che quanto offerto non potrebbe funzionare, se non a seguito di varianti, perché privo di un elemento fondamentale.
LA REPLICA DELLA STAZIONE APPALTANTE. La replica della stazione appaltante, la provincia di Reggio Emilia, è stata affidata a una nota della Commissione giudicatrice che ha contestato le lamentele del Raggruppamento di imprese: la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla valenza architettonica delle proposte, ha evidenziato la commissione precisando che, una volta valutata la coerenza delle proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle figure tecniche preposte.
LE CONSIDERAZIONI DI ANAC. Secondo Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario, sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative, dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe potere essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di trattamento.
Sulla base di quanto emerso dagli atti, invece, la Commissione giudicatrice, come la stessa ha dichiarato, non ha effettuato tale tipo di valutazione rinviandola alla fase di redazione del progetto esecutivo. Questo ha determinato l’attribuzione di punteggi significativi all’offerta dell’aggiudicatario in assenza della verifica di requisiti che appaiono non secondari, come la rispondenza del diverso materiale proposto per i parapetti al requisito previsto della resistenza al fuoco e la mancata previsione del sistema di drenaggio delle acque nel sistema antincendio.
Anac, quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante.