L’art. 97 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nel dettare il criterio del c.d. taglio delle ali, necessario per individuare la soglia di anomalia delle offerte, non ha escluso le offerte delle c.d. ali dal calcolo della media e dalla determinazione dello scarto medio. Diversamente, infatti, il legislatore del Codice avrebbe chiarito che i ribassi percentuali che superano la media da confrontare dovevano essere solo quelli precedentemente utilizzati per calcolare la media dei ribassi.
Lo ha chiarito il Tar Bologna (sezione I) nella sentenza n. 983/2016 del 5 dicembre.
Il Tar ha precisato che il fatto che le offerte con ribassi estremi in un senso o nell’altro siano escluse dal primo calcolo, è dovuto alla necessità di evitare che offerte anomale incidano eccessivamente nel calcolare una media. Ma l’individuazione dello scarto medio aritmetico serve a correggere detta media tenendo conto di tutte le offerte più alte presentate, così da rendere più vicina la media alla realtà delle offerte presentate alzando la soglia di anomalia, così da ricomprendere qualche concorrente che resterebbe oltre la soglia in caso di mero riferimento ad uno scarto calcolato sulle sole offerte che hanno partecipato al calcolo sulla media. Tutto questo per favorire un maggior risparmio dell’Amministrazione.