Sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio - se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico - nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.
Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi indicati dall'Istante quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 520 del 3 novembre 2020.
In allegato la Risposta n. 520/2020