La società ALFA istante, che esercita «l'attività di locazione di immobili propri o in leasing» (codice ATECO 682001), ha «acquistato», mediante un'operazione di leasing finanziario con BETA Leasing e factoring, a inizio 2021, «dall'impresa costruttrice, tramite contratto di leasing, un'unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra di un fabbricato ricostruito in sostituzione di un preesistente opificio industriale rispetto al quale presenta un miglioramento sismico di almeno 2 classi». Tale immobile «ricade in una zona sismica 2».
La società evidenzia, inoltre, che detta «Unità immobiliare, ... in base alle informazioni e alla documentazione fornita dal costruttore permette ... di usufruire del c.d. «sismabonus acquisti» nel limite dell'85% del prezzo di acquisto o della minor somma di Euro. 96.000 in forza del comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013».
In relazione al possesso dell'immobile di cui si tratta, l'istante precisa, innanzitutto, che «il soggetto che 'giuridicamente' acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l'utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato».
L'istante dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento «non richiama espressamente la proprietà» ma l'acquirente «delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni», chiede di sapere, ai fini dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»), se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l'acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che 'acquisisce' l'immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Nella Risposta n. 202/2022 (in allegato) pubblicata ieri, l'Agenzia delle entrate osserva che, “con riferimento al caso prospettato nell'istanza di interpello, occorre considerare che il contratto di leasing finanziario allegato all'istanza evidenzia alcuni aspetti peculiari che ne consentono, in termini sostanziali, l'assimilazione all'ipotesi di acquisto in proprietà del bene.
In particolare, nel predetto contratto si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l'istante e l'impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell'istante)”.
“Alla luce di quanto sopra”, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, “nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un'impresa «di costruzione o ristrutturazione immobiliare» (nel senso evidenziato in precedenti documenti di prassi) e che si provveda alla stipula dell'atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l'utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013”.
“Proprio in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l'acquisto in proprietà, inoltre, l'ammontare della detrazione di cui al più volte citato comma 1-septies, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Resta fermo, in ogni caso, che nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione qui in esame, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa”, conclude l'AdE.