È possibile beneficiare del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Riancio per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale? A questo quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 538 del 9 novembre 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate “è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto dell’istanza di interpello, anche nell’ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e semprechè l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio”.
Nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che è possibile “fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”. Il medesimo principio – osserva l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 538/2020 pubblicata ieri – risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
In allegato la Risposta n. 538 del 9 novembre 2020