L'Istante dichiara di essere comproprietario per la metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 ("Abitazioni in villini"), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Il Contribuente rappresenta, inoltre, che in tale edificio risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, precisando che l'altro comproprietario per la metà è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell'edificio.
I comproprietari dell'immobile in questione intendono realizzare interventi ammissibili al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), le cui spese, secondo quanto precisato con la documentazione integrativa trasmessa il 24 marzo 2021, verranno sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario (proporzionalmente alla quota del diritto di comproprietà).
Considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020 dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare», l'Istante chiede se in relazione alle spese che sosterrà per tali interventi possa fruire del Superbonus, nonostante l'edificio sia in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare.
Nella Risposta n. 656/2021 di oggi 5 ottobre, l'Agenzia delle entrate fa presente che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'Istante potrà accedere al Superbonus 110% in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul "villino" di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio "nucleo familiare", fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.