Il Condominio istante, nella persona dell'amministratore pro tempore, riferisce che intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus (intervento ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente nell'installazione di «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita realizzanda struttura (volume tecnico)''.
In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su area di sedime diverso destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.
L'Istante precisa che:
- l'edificio autorimessa (anch'esso costituito in condominio) è collocato in due piani interrati dove sono ubicati 121 box pertinenziali non solo delle unità immobiliari facenti parte del Condominio ma anche di ulteriori unità immobiliari ricomprese in altri edifici condominiali situati nelle vicinanze?
- la scelta del posizionamento all'esterno dell'edificio è dettata da ragioni tecniche in quanto solo con tale posizionamento l'ascensore consentirà la diretta accessibilità dall'esterno sia a tutte le unità immobiliari del condominio che all'autorimessa, abbattendo le barriere architettoniche di entrambi.
L'Istante chiede, pertanto, se per il prospettato intervento sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, chiede di potere optare per lo ''sconto in fattura'' o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Nella Risposta n. 580 di oggi 1 dicembre 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate osserva che la circolare n. 23 del 2022 “ha chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La medesima circolare n. 23/E del 2022 ha precisato che, per effetto del richiamo al citato articolo 16bis del TUIR, contenuto nel predetto comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, restano validi i chiarimenti di prassi già forniti. Pertanto, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali?
- rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 con il quale è stato approvato il ''Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata'' e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche?
- spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Al riguardo, la medesima circolare n. 23/E del 2022 ha precisato che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» sia, in ogni caso, irrilevante atteso che, come sopra precisato, la detrazione di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del TUIR, richiamato nell'articolo 119 del decreto Rilancio, spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi e a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Ai fini dell'applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Si ritiene, in particolare, che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione è effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.
In linea di principio, peraltro, si ritiene che, ai fini della fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Ne consegue che, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus”.