Alle cessioni di oli vegetali puri, rientranti nei codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, destinati a impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW, si applica l’Iva agevolata del 10% solo se effettuate direttamente nei confronti di operatori elettrici, cioè nel caso in cui gli oli venduti siano impiegati direttamente dai cessionari per finalità di generazione di energia elettrica, e non indirettamente nei confronti di intermediari. In particolare, in tale ipotesi, resta impregiudicata l’applicazione del regime dei depositi Iva previsto dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993.
Lo statuisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 19/E del 15 marzo 2021, scaturita dalla richiesta di una Srl, che commercia gli oli in argomento e ritiene possibile applicare l’Iva ridotta a entrambe le tipologie di cessione, sulla base del fatto che la norma di riferimento (il n. 104 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972), utilizzando gli avverbi “direttamente o indirettamente”, comprende anche il caso della vendita all’intermediario che interviene tra la società e il cliente finale (operatore elettrico) e che “indirettamente” vengano identificate anche le transazioni da trasformatore/commerciante ad altro trasformatore/commerciante, con o senza deposito fiscale ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993.
Nel riproporre il testo integrale della norma, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, tra le altre, per le cessioni di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW”, l’Agenzia sottolinea che gli avverbi “incriminati” si riferiscono non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica. Ciò risulta confermato anche dalle note nn. 42337 e 99902 del 2014 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pertanto, da un lato non c’è dubbio che i prodotti commercializzati possano fruire dell’imposta agevolata, come si ricava chiaramente dalle risoluzioni nn. 17/2013 e 217/2009, nelle quali l’amministrazione ha equiparato, rispettivamente, gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 kW, e l’olio di palma, utilizzati come combustibile per produrre energia elettrica in un impianto con potenza installata superiore a 1 kW, agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, alla cui cessione si applica l’aliquota ridotta del 10 per cento. Dall’altro, è chiaramente esclusa la possibilità dello stesso trattamento alle vendite degli oli nei confronti di intermediari.
In conclusione, la Srl potrà fruire dell’Iva agevolata per la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici Taric sopra riportati, solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.
Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi Iva previsto dall’articolo 50-bis del Dl. n. 331/1993.
In allegato la risoluzione n. 19/E del 15 marzo 2021