Definite, con il provvedimento firmato il 5 luglio 2022 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE.
In particolare, l’Agenzia fornisce al destinatario delle comunicazioni i dati necessari per presentare la dichiarazione omessa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per la sua presentazione (30 aprile 2022) oppure per sanare eventuali errori od omissioni usufruendo del ravvedimento operoso.
L’opportunità riguarda anche i casi in cui la violazione è stata già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza.
La procedura agevolata non può essere applicata, invece, se già notificato l’atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall’Agenzia.
Il contribuente può richiedere all’amministrazione ulteriori informazioni relative alla sua posizione o comunicare elementi sconosciuti al Fisco utili a giustificare le violazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche e le dichiarazioni del contribuente.
In ogni caso, i destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all’interno del loro “cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
IN ALLEGATO il provvedimento del direttore dell'AdE.