Efficientamento energetico

Oneri di sbilanciamento, la proposta di assoRinnovabili e Anev per superare i ricorsi

Le due associazioni hanno impugnato la Deliberazione 522/2014/R/eel dell'Autorità per l'energia

venerdì 24 aprile 2015 - Redazione Build News

oneri_sbilanciamento

“Dopo due gradi di giudizio, in cui la Giustizia Amministrativa ha dato ragione agli operatori e alle Associazioni, la nuova disciplina degli sbilanciamenti è ancora una volta penalizzante per i produttori di energia da FRNP e possono essere individuati spunti di miglioramento”.

È il parere di assoRinnovabili e di Anev che, su sollecitazione dei propri soci, hanno impugnato la Deliberazione 522/2014/R/eel poiché:

- nella disciplina a regime, in vigore dal 1 gennaio 2015, non premia gli operatori più virtuosi nella programmazione, né tiene conto della peculiarità delle FRNP rispetto alle fonti programmabili;

- nella disciplina relativa al cd. pregresso, pone a carico degli operatori che in buona fede hanno eseguito la propria programmazione seguendo i principi dettati dall’evoluzione delle delibere e dei documenti pubblicati, le conseguenze pregiudizievoli del suo definitivo annullamento per illegittimità.

Le due associazioni osservano che la Deliberazione 522/2014/R/eel “se da un lato, introduce la differenziazione delle fonti, dall’altro, elimina le franchigie, atteso che, all’interno delle singole “bande”, viene comunque applicato un corrispettivo unitario per zona di mercato. Tali corrispettivi sono a tutti gli effetti oneri non definiti e non basati sulla buona performance del singolo operatore relativamente agli sbilanciamenti effettuati all’interno delle bande. Ciò contrasta con la ratio stessa della disciplina della materia, individuata, fin dalla Deliberazione 281/2012/R/efr e oggi confermata, nell’esigenza di responsabilizzare ciascun produttore”.

LA PROPOSTA DI ASSORINNOVABILI E ANEV. In un documento congiunto (qui sotto in allegato), assoRinnovabili e Anev hanno presentato all'Autorità per l'energia la loro proposta per la regolamentazione dei corrispettivi di sbilanciamento che, in sintesi, prevede:

- l’introduzione di franchigie differenziate per fonte, all’interno delle quali l’errore sia effettivamente sgravato da penalità; ciò è pienamente compatibile con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/2014 che non esclude tout court tale possibilità. A tal riguardo si propone la definizione di un criterio oggettivo di determinazione dei valori di tali franchigie distinto per fonte e comunque non inferiore, in coerenza con quanto riportato nel PdS Terna 20141, al 20% per la fonte eolica, al 10% per la fonte fotovoltaica e al 4% per la fonte idroelettrica ad acqua fluente, per le altre FERNP e per le unità non rilevanti;

- per percentuali di errore superiori a quelle delle franchigie di cui al punto precedente, la definizione di bande differenziate per fonte, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione n. 522/2014/R/eel, i cui valori siano pari a: 40% per l’eolico, 20% per il fotovoltaico, 8% per l’idroelettrico ad acqua fluente, per le altre FERNP e per le unità non rilevanti;

- oltre la percentuale definita dalle bande, la valorizzazione degli sbilanciamenti secondo la previgente Deliberazione 281/2012/R/efr;

- la possibilità di aggregazione multifonte delle unità di produzione e con applicazione di una relativa franchigia pari alla media ponderata delle tra singole franchigie;

- la conferma per gli utenti del dispacciamento della possibilità di adottare ai fini della valorizzazione degli oneri di sbilanciamento - in alternativa al meccanismo di franchigie e bande - le modalità già in essere per gli impianti programmabili non abilitati. Al fine di garantire la massima flessibilità per i produttori, sarebbe inoltre opportuno prevedere che tale scelta possa essere operata con riferimento agli sbilanciamenti entro franchigia oppure a quelli entro banda ed eventualmente più volte nel corso dell’anno;

- un periodo transitorio per permettere agli operatori di adeguarsi gradualmente, dovendo modificare i sistemi di gestione e previsione della produzione, attualmente impostati e faticosamente messi a punto per rispettare l’assetto regolatorio all’epoca vigente.

“L’accoglimento da parte di codesta Autorità di tale proposta di disciplina degli sbilanciamenti “a regime”, unita a una regolamentazione del “pregresso” che tuteli (e non penalizzi) gli operatori che hanno eseguito la propria programmazione seguendo i principi dettati dall’evoluzione delle delibere e dei documenti pubblicati (es: Deliberazione 281/2012/R/efr, Sentenza del Consiglio di Stato del 9 giugno 2014 e DCO 302/2014/R/eel), potrebbe superare le censure mosse nei ricorsi oggi pendenti contro la Deliberazione 522/2014/R/eel”, concludono assoRinnovabili e Anev.

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