L’articolo 87, comma 4 del Codice Appalti, sugli oneri di sicurezza aziendali, è una prescrizione di respiro universale oppure una norma relativa solo agli appalti di servizi e di forniture?
Su tale questione, relativa appunto all’estensione dell’articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici anche ai contratti relativi a lavori pubblici, la sezione quinta del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 88/2015 depositata il 16 gennaio, ha rimesso la soluzione all'Adunanza Plenaria di Palazzo Spada.
AMBIGUITÀ DELLA NORMA. Il Consiglio di Stato evidenzia che «Le criticità che hanno caratterizzato il percorso giurisprudenziale si annidano nella contraddittorietà che, in apparenza, connota la terminologia utilizzata dal Legislatore nel quarto comma dell’art. 87 del Codice degli Appalti. La norma, infatti, recita: “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”».
Dalla lettura di tale disposizione, osserva Palazzo Spada, «si ricava che mentre il primo periodo ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta e devono essere conformi al piano di sicurezza e coordinamento, il secondo periodo precisa, facendo riferimento esplicito questa volta solo ai settori dei servizi e delle forniture, che l’indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di specificità e di congruità ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta».
LA SOLUZIONE RIMESSA ALL'ADUNANZA PLENARIA. Dopo aver illustrato le due differenti opzioni interpretative maturate nella giurisprudenza a causa dell'ambiguità della norma, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria chiedendo di «verificare se, in ogni caso, la sanzione dell’esclusione debba essere comminata anche laddove l’obbligo di specificazione degli oneri non sia stato prescritto dalla normativa di gara; e se, ai fini della soluzione, possa avere rilievo la peculiarità della fattispecie, data dalla circostanza che viene in rilievo un appalto integrato, caratterizzato dall’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla scorta di un progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante».