Con la sentenza n. 2182/2016 depositata ieri, il Consiglio di Stato (sezione sesta) ha accolto il ricorso di una società contro la delibera 19 dicembre 2013, n. 612, con la quale l'Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico ha previsto che le imprese distributrici di energia elettrica possono richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita di energia elettrica (c.d. traiders) opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto «tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale».
Secondo il Consiglio di Stato la delibera impugnata “contrasta con il principio di legalità sostanziale e si risolve in una indebita ingerenza di un potere pubblico nelle autonome autoregolazioni di interessi privati ad opera dei singoli contraenti”.
Infatti la normativa di settore pone a carico dei clienti finali i corrispettivi degli oneri generali del sistema elettrico e nessuna norma attribuisce all’Autorità il potere di imporre, con atto di regolazione, ai traiders obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento, da parte dei clienti, degli obblighi che la legge pone a loro carico.
Le norme si occupano del corrispettivo dovuto per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale da parte dei traders che deve tenere conto anche degli oneri generali afferenti al sistema elettrica. Non si può da tali disposizioni – precisa Palazzo Spada - desumere che soggetti obbligati a corrispondere gli oneri generali afferenti al sistema elettrico siano i traders. Tale norma si limita a prevedere un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza della individuazione degli oneri generali di sistema.
In definitiva, il sistema prevede che gli oneri di sistema sono dovuti dai clienti finali, che li corrispondono ai traders, i quali, a loro volta, li versano ai distributori, che, quale ultimo passaggio, li consegnano alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico e al Gestore servizi elettrici.