“Nello schema di decreto MIT di cui all’articolo 23, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici – con cui sono definiti i contenuti della progettazione da adottarsi su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – è stata espressamente prevista la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavoro.”
Lo ha annunciato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Umberto Del Basso De Caro rispondendo a una interrogazione (5-09823 Tino Iannuzzi) riguardante le iniziative volte a precisare la non assoggettabilità al ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori.
L'interrogazione ha evidenziato l'incertezza che potrebbe essere ingenerata dalla circostanza che il nuovo codice appalti, a differenza della legge c.d. Merloni e del decreto legislativo n. 163 del 2006, non ha riprodotto espressamente la norma che esclude da ogni ribasso tali oneri. Peraltro il codice, in più norme, fa riferimento ai costi ed agli oneri aziendali della sicurezza, a cominciare, per gli appalti di servizi, dall’articolo 23, comma 15. In ogni caso è vigente il principio generale negli appalti di lavori pubblici, posto dall’Allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, che esclude da ogni ribasso gli oneri per la sicurezza. Pertanto, l'interrogazione ha chiesto un atto del Ministero che, eliminando ogni possibile incertezza, riconfermi l'esclusione di ogni possibilità di ribasso su tali oneri.