A fronte di un illecito edilizio in zona vincolata, il comune legittimamente può decidere di non avvalersi del potere conferitogli dall’art.27 del D.P.R. n. 380/2001, ma di utilizzare invece la diversa procedura di cui all’art.31 del medesimo decreto.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, sezione prima quater, con la sentenza n. 8738/2015 depositata il 30 giugno.
IL COMUNE PUÒ FARE APPLICAZIONE DEL GENERALE POTERE REPRESSIVO DI CUI ALL’ART.31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001 ANCHE LADDOVE TALI OPERE SIANO STATE REALIZZATE IN ZONA VINCOLATA. “Per costante e nota giurisprudenza, in presenza di opere edilizie abusive, il Comune – ricorda il Tar Lazio - ben può fare applicazione del generale potere repressivo di cui all’art.31 del D.P.R. n. 380 del 2001 anche laddove tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27 dello stesso D.P.R..
I poteri attribuiti all’amministrazione comunale dalle due disposizioni, infatti, non si escludono a vicenda, ma concorrono”.
I DUE POTERI NON SI ESCLUDONO A VICENDA. Nel dettaglio, “l’art.27 consente un intervento immediato a tutela dei vincoli; e l’amministrazione si avvale di tale potere allorquando ravvisi l’urgenza di tutelare il vincolo, anche al fine di evitare possibili ulteriori compromissioni dello stato dei luoghi, che potrebbe più difficilmente essere ripristinato in un momento successivo.
L’art. 31 prevede invece il normale e generale intervento repressivo dell’abusivismo edilizio dell’autorità comunale, con previsione anche di un termine a favore del soggetto autore dell’illecito al fine del ripristino dello stato dei luoghi, affinché non si verifichi, ove lo stesso sia proprietario dell’area, la perdita della proprietà del bene abusivo e dell’area connessa”.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, “in linea generale, non è, quindi, illegittimo che il comune, a fronte di un illecito edilizio in zona vincolata, decida di non avvalersi del potere conferitogli dall’art.27, ma utilizzi la diversa procedura di cui all’art.31”.