Con l'ordinanza n. 30307/2022, pubblicata il 14 ottobre, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:
L’art. 1122, comma 1, cod. civ., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., verificare se l’opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell’appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva.
La suprema Corte ricorda che l’art. 1122, comma 1, cod. civ., dispone che “[N]ell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”. La norma, modificata dalla legge n. 220 del 2012, può tuttora essere interpretata nel senso che è posto divieto al compimento di opere che possano danneggiare lo parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, e cioè che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari (arg. da Cass. Sez. 2, 27/10/2011, n. 22428; Cass. Sez. 2, 28/05/2007, n. 12491; Cass. Sez. 2, 29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 19/01/2005, n. 1076).
IN ALLEGATO l'ordinanza della Cassazione.