Sentenze

Opera non a regola d'arte: la Cassazione sulla responsabilità solidale di appaltatore e progettista

Chiarimenti sulla responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, nel caso in cui l'unico evento dannoso è imputabile a più persone

giovedì 28 giugno 2018 - Redazione Build News

1_a_b_a-cassazione-i

“Il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all'illecito.”

Così la terza sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n. 16323 del 21 giugno 2018.

Della responsabilità solidale di appaltatore e progettista o direttore dei lavori “non si dubita”, ricorda la suprema Corte: infatti “è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass. n. 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.

Pertanto “nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta”.

L'ordinanza della Cassazione n. 16323 del 21 giugno 2018

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti

Sentenze
Ecobonus, Cassazione: la tardiva comunicazione all'ENEA non fa decadere la detrazione

Cassazione: ok all'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche...


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore