In caso di abuso edilizio, la misura dell'acquisizione gratuita – o della demolizione - può essere rivolta soltanto all'autore della violazione oppure a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell’ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge.
Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1927/2015 depositata il 15 aprile.
L'OBBLIGO DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI È TRASMISSIBILE AGLI EREDI. Le sanzioni per illeciti amministrativi – cioè che puniscono comportamenti lesivi di precetti giuridici sanzionati da una norma non penale - si estinguono con la morte del trasgressore e non sono trasmissibili agli eredi (cfr. art 7 l. 24 novembre 1981, n. 689).
Invece, come avviene in materia edilizia, la misura dell’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all’accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale, e pertanto la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito (ad es. gli eredi o aventi causa dell’autore dell’abuso).
Quindi, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, insito nell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, è trasmissibile agli eredi.
ART. 31 TESTO UNICO EDILIZIA. L’art. 31 del d.P.R. n 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone, al comma 2, che l’amministrazione, accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione.
Il comma 3 stabilisce poi che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.
ILLEGITTIMA L'ACQUISIZIONE GRATUITA SENZA LA NOTIFICA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE. Ciò posto, secondo Palazzo Spada è illegittimo, come è avvenuto nel caso in esame, disporre l’acquisizione gratuita, o in ipotesi effettuare questo materiale intervento comunale, in danno di chi non è responsabile dell’abuso e nei cui confronti sia mancata la notifica dell’ordine di demolizione.
Poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà, e postulante un volontario inadempimento da parte dell’obbligato, occorre – in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità - che la persona dell’obbligato medesimo alla rimozione sia stata fatta formalmente destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione.
Nel caso di specie, invece, è risultato che non solo le appellanti non hanno partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all'ordinanza di demolizione, ma anche che non erano nemmeno i destinatari dell'ordinanza di demolizione.