“I progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.
Lo stabilisce il Decreto 19 giugno 2015 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 4 novembre 2015.
Il provvedimento, che sostituisce il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009, contiene disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
All'articolo 2 dispone che “Qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali puo' chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.
Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), secondo le modalita' di cui al successivo art. 163, comma 2, lettera c).