L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 383/2019 avente ad oggetto “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212”.
QUESITO. L’Istante riferisce che sta effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).
Richiamando il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – concernente l’“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e il D.M. 2 marzo 2018 concernente l’ “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” – l’Istante evidenzia che gli interventi sopra citati, in precedenza classificati come manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio) sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria, nell'ottica della semplificazione amministrativa.
Prima di procedere ai pagamenti con apposito bonifico per ristrutturazioni edilizie, l'interpellante chiede se queste opere rimangono comunque fiscalmente detraibili.
LA RISPOSTA DELLE ENTRATE. A parere dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio l'articolo 16-bis del TUIR, “deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”.
Con riferimento al quesito proposto, l'Agenzia delle Entrate precisa, dunque, che “gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.
Da ultimo, si segnala che poiché la qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.
Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all'interpellante l'esito di tale istruttoria”.
In allegato la Risposta n. 383/2019