Le prestazioni finalizzate al risanamento ambientale/sanitario di determinati siti del territorio regionale interessati da fenomeni di diffusione di inquinamento, inserite all’interno di un piano regolarmente autorizzato, scontano l’Iva al 10%. Tali opere, costruzioni e impianti, infatti, sono da considerare “attrezzature sanitarie”, riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria, soggette all’imposta sul valore aggiunto con quell’aliquota.
È, in sintesi, il principio contenuto nella risposta n. 399 del 10 giugno 2021, con cui l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito al dubbio formulato da un ente regionale impegnato nell’attuazione di alcuni interventi pubblici per il risanamento e la bonifica di aree di particolare natura e complessità.
Il progetto e il pensiero della Regione
Per velocizzare l’attuazione del “Piano regionale di bonifica”, la Regione ha stipulato un accordo con una Spa appositamente attivata, che prevede una serie di interventi articolati in due macro-categorie: “Caratterizzazione” e “Bonifica/Messa in sicurezza”. La seconda è stata a sua volta spacchettata in quattro lotti funzionali: messa in sicurezza della falda mediante captazione e trattamento delle acque sotterranee, per impedire la diffusione della contaminazione; bonifica/messa in sicurezza della discarica abusiva, per isolare la contaminazione e impedirne la diffusione; messa in sicurezza unitaria di due discariche abusive presenti in un dato comune, per isolare la contaminazione e impedirne la diffusione; messa in sicurezza di siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi urbani. Ciascun ambito di intervento è connotato da elementi peculiari, in quanto la definizione e la realizzazione delle opere devono essere precedute da accurate attività di indagine e caratterizzazione del sito inquinato e dell’area soggetta agli effetti dell’inquinamento lì presente.
La Regione ritiene che possa applicarsi l’Iva al 10% sia agli interventi di bonifica, in quanto “opere di urbanizzazione”, sia alle relative attività prodromiche, quali la fase di progettazione e gli ulteriori necessari adempimenti preliminari, come indagini e monitoraggi (rilievo plano-altimetrico; valutazione rischio legato alla presenza di ordigni bellici inesplosi o alla bonifica bellica preventiva; indagini geofisiche di tipo sismico; indagini idrogeologiche e monitoraggio chimico-fisico della falda).
La conferma dell’Agenzia
L’amministrazione finanziaria condivide le conclusioni a cui giunge l’istante, confermando l’applicabilità dell’aliquota agevolata sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività propedeutiche ricompresi nel piano regionale di bonifica regolarmente approvato.
Infatti, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate rientrano tra le “attrezzature sanitarie” (articolo 266, comma 1, Dlgs 152/2006), che sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria (articolo 4, secondo comma, lettera g), legge n. 847/1964).
Pertanto, alle prestazioni concernenti la realizzazione di tali opere è applicabile l’Iva nella misura del 10%, fissata, tra l’altro, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nel citato articolo 4 della legge n. 847/1964 (numero 127-quinquies, tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972).
La stessa aliquota, poi, è prevista anche per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (successivo numero 127-septies della medesima tabella A).
La questione, del resto, era già stata affrontata dai tecnici dell’amministrazione finanziaria con la risoluzione 247/2007. In quel documento, l’Agenzia aveva affermato che le attività di bonifica possono considerarsi attrezzature sanitarie, quindi opere di urbanizzazione secondaria soggette all’Iva del 10%, se le stesse risultano inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità. Inoltre, era stato chiarito che “l’assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato”. Di conseguenza, tutti gli interventi funzionali a tale fine, risultanti dal progetto di bonifica debitamente autorizzato dalle autorità competenti, sono qualificabili quali “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”.
In allegato la risposta