Con la sentenza n. 4916/2015 depositata il 3 febbraio, la terza sezione penale della Cassazione ha ribadito che “le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio” (cfr., Sez.3, n. 8064 del 2/12/2008, P.G. in proc. Dominelli ed altro, Rv.242741).
Nel caso affrontato un cittadino ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di conferma della sentenza del Tribunale di condanna per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e 146 e 181, comma 1 bis, del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo b) in relazione alla realizzazione di un piazzale mediante sbancamento a monte e riporto a valle del terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
CORRETTO IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO. Secondo la Cassazione la sentenza impugnata “ha correttamente argomentato, traendone logica conferma dall'avvenuta presentazione, con esito negativo, di richiesta di permesso a costruire un manufatto, come si versi in presenza di lavori di scavo e di sbancamento finalizzati ad edificazione di annesso agricolo e dunque, appunto, di manufatto, e non, invece, ad attività di coltivazione (la cui natura non è stata neppure specificata dal ricorrente), stante anche la conformazione del terreno”.
Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente “richiamato, con riguardo alla pretesa mancata considerazione dell'ordinanza comunale secondo cui, come affermato in ricorso, sarebbe stata necessaria una mera richiesta di inizio attività, il principio di autonomia delle valutazioni adottate in sede giurisdizionale rispetto a quelle dell'autorità amministrativa con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge” (cfr., Sez.3, n. 22823 del 26/02/2003, Barbieri, Rv. 225293).
In ragione della finalizzazione dello scavo ad usi diversi da quelli agricoli, la Corte d'Appello ha poi correttamente escluso l'applicabilità del disposto dell'art. 149, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 42 del 2004 che implica proprio l'essenziale presupposto di attività agro-silvo-pastorale.
La suprema Corte ricorda che “anche gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, laddove comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, richiedono la preventiva autorizzazione di legge, atteso che gli stessi assumono, in forza di ciò, la natura di opera civile” (cfr., Sez. 3, n. 2950 del 12/11/2003, Pizzolato ed altro, Rv. 227395).