Con una circolare diffusa il 30 settembre (la n. 612, in allegato), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è tornato a pronunciarsi sulla questione delle competenze professionali degli ingegneri e architetti in tema di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, su cui è in corso un confronto piuttosto acceso con il CNAPPC, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Tutto nasce dalla sentenza n. 170/2020 del Tar del Lazio (in allegato), che ribadiva l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (il contenuto della sentenza è stato comunicato agli Ordini provinciali tramite la circolare CNI 23/06/2020 n.581, in allegato). Successivamente, il Comune di Supino, soccombente davanti al Tar del Lazio, si è appellato al Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In seguito, il CNAPPC ha divulgato una circolare (la n. 92 del 27/07/2020, in allegato) in cui si sostiene, tra le altre cose, che il Consiglio di Stato abbia ritenuto “non fondata” la sentenza del Tar 170/2020.
Secondo il CNI, è “tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza cautelare come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo grado”, a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre che, in ogni caso, la decisione finale del giudice amministrativo “non influenzerà il consolidato assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse ad un fabbricato”.
Si è inteso in questa sede, in conclusione, ristabilire i giusti termini della questione giuridica, non enfatizzando oltre misura (e ben oltre la sua effettiva portata) un singolo provvedimento giudiziario e una specifica decisione del giudice amministrativo ed evitando dispute e polemiche sterili. Allo stesso tempo il Consiglio Nazionale continuerà con determinazione nella propria azione volta a realizzare un sistema di relazioni tra le diverse Professioni Tecniche basato sul preventivo confronto, anche vivace sulla moderazione dei toni e sul rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.
Per approfondire, in allegato:
- La sentenza 170/2020 del Tar del Lazio
- Le circolari 581 e 612 del CNI
- La circolare n. 92 del 27/07/2020 del CNAPPC