La qualificazione di opere edilizie come “amovibili”, utilizzata dalle Amministrazioni nel caso di specie per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti, non consente di attribuire automaticamente agli stessi interventi costruttivi il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sezione Settima) nella sentenza 11715/2022 pubblicata il 30 dicembre.
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 122/2021 che, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ha accolto i motivi aggiunti proposti in primo grado dall’appellata contro la nota della Soprintendenza del 18 dicembre 2019 di (nuova) comunicazione dell’improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 del progetto per la rimodulazione delle opere in legno di facile rimozione esistenti presso lo stabilimento balneare Lido Tropea sito in località Alimini ad Otranto, su suolo demaniale marittimo in concessione.
A sostegno della loro impugnazione le amministrazioni appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 146, commi 7 e 8, del d.lgs. 42/2004, travisamento dei fatti di causa, illogicità della motivazione. Si è costituita in giudizio l’appellata, concessionaria del bene demaniale marittimo, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e nel merito, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.
Secondo il Consiglio di Stato “la sentenza del TAR per la Puglia Sezione staccata di Lecce, che risulta aver evidenziato con precisione tutti gli elementi che hanno fatto ragionevolmente propendere per una pronuncia di accoglimento dell’originario gravame, deve essere confermata”. Palazzo Spada ha dunque rigettato l'appello.