“La disposizione secondo la quale i geometri non sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. I), costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato (cfr. Cass. 19292/2009; id.17028/2006) risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato”.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 29227/2019 pubblicata ieri.
Il criterio per accertare se una costruzione civile sia da considerare "modesta" “consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrenti per superarle”. Inoltre “assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n.64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (cfr. Cass.8543/2009)”.
Per la suprema Corte “neppure l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza”.
In allegato l'ordinanza della Cassazione