In caso di modestia dell'opera, la circostanza che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato consente di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra.
Lo ha ribadito il Tar Campania, Sezione Ottava, con la sentenza n.4092/2016 pubblicata il 23 agosto.
Il Tar Napoli ricorda in via preliminare che “A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato.
Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
Per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è, pertanto, riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.”
I giudici amministrativi napoletani rammentano che “vi sono diversi orientamenti sulla possibilità di “scindere” la progettazione e affidare la parte relativa alle strutture di cemento armato a un ingegnere abilitato e limitare in capo al geometra quella relativa alle altre parti, sempre nei limiti delle costruzioni per civile abitazione di modeste dimensioni.
Una parte della giurisprudenza ritiene che, ai fini dell’incompetenza del geometra ad assumersi la progettazione, è irrilevante che l'incarico sia stato conferito per le parti in cemento armato a un geometra a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato.
Non sarebbe, infatti, possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali opere, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2011, n. 2537).
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, che il Collegio ritiene preferibile, sarebbe, invece, possibile scindere le due parti della progettazione, essendo consentito al geometra assumersi la progettazioni di modeste civili costruzioni, qualora la parte progettuale relativa alle strutture di cemento armato sia affidata a un ingegnere o architetto abilitato.
In sostanza, secondo questo orientamento, la presenza di un ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 11/07/2013, n. 559, 13.3.2008 n. 194 e 23.11.2001 n. 1220).
Secondo quest‘ultimo orientamento giurisprudenziale, infatti, è possibile, sulla base di comuni esperienze di fatto, scindere dette attività progettuali, poiché definita l'ossatura (o, meglio, la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è o potrebbe essere sottoposto) da parte del tecnico a ciò abilitato, l'ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica; opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l'attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali (attività che, spesso, viene svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d'arredo).
In sostanza, per tale indirizzo, in caso di complessiva modestia dell'opera, la circostanza che comunque i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato consente di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra (Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2012, n. 6036).”
PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE TRA TITOLARI DI DIVERSE COMPETENZE PROFESSIONALI. Secondo il Tar Campania questo orientamento merita condivisione, “tenendo presenti alcuni aspetti espressi dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato nel parere del 4 settembre 2015, n. 7477.
In base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, infatti, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.
Non si tratta, tuttavia, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli.
Il professionista, che svolge la progettazione con l’uso del cemento armato, deve essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso che l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.”
Inoltre, la circostanza che l’opera insista in zona sismica non è sufficiente “a escludere, di per sé, che la costruzione civile possa ritenersi “modesta”, ai fini della competenza del geometra alla sua progettazione, anche per le parti non interessate dalle strutture di cemento armato.
Tale interpretazione, difatti, seppure ha trovato conferma in un risalente precedente (Cons. Stato, 8 giugno 1998, n. 779), appare troppo formalistica e non suffragata da specifici elementi normativi.
Si deve, infatti, ritenere che, in caso di zona interessata dal rischio sismico, il requisito della “modestia” della costruzione civile debba essere valutato con maggiore rigore ma non escluso automaticamente.”
Quindi, conclude il Tar Napoli, “per gli interventi comportanti l’uso del cemento armato, il grado di pericolo sismico della zona su cui insiste la costruzione deve portare a una valutazione di maggior rigore anche per quanto riguarda la competenza del progettista dell’intervento relativo a “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all’effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione.”