La terza sezione della Cassazione penale, nella sentenza n.2833/2019, ricorda che, in tema di reati edilizi ed urbanistici, “il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (ex plurimis, Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474; Sez. 3, n. 38924 del 07/11/2006, Rv. 235465). Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.
La Cassazione ribadisce inoltre che “la realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale richiede di regola il permesso di costruire (ex multis, Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290)”.
Nel caso in cui, per la consistenza complessiva dell'opera edilizia di realizzare, lo strumento autorizzativo utilizzato sia il permesso di costruire, “le eventuali difformità dell'opera realizzata dal permesso integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a. L'intervento edilizio deve, infatti, essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull'assetto del territorio, e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "microinterventi", al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole”.
In allegato la sentenza