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Opere infrastrutturali, come funzionerà il débat public

Il dibattito pubblico si applicherà anche ad impianti energetici, sportivi e culturali. Dal 2016 i costi per il funzionamento della Commissione nazionale saranno coperti con un contributo pari allo 0,5 per mille delle opere da realizzare

lunedì 7 settembre 2015 - Redazione Build News

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È incardinato in commissione Lavori pubblici del Senato il disegno di legge “Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche”, di iniziativa dei senatori del Pd Stefano Esposito, Daniele Borioli e Stefano Vaccari.

L'obiettivo del ddl è di introdurre nell’ordinamento italiano lo strumento del débat public, traendo ispirazione dai modelli già attuati da oltre dieci anni in Europa - Francia e Regno Unito - e tenendo conto anche della legislazione regionale nell’ambito del nostro Paese (Emilia–Romagna e Toscana). 

Ricordiamo che il disegno di legge delega per la riforma degli appalti contiene un punto specifico proprio sul débat public.

Il provvedimento “Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche” mira a favorire la partecipazione dei soggetti interessati alle decisioni di interesse pubblico, salvaguardando l’imparzialità del confronto. Il campo di applicazione delle procedure di consultazione pubblica viene limitato ai soli casi in cui sia prevista la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche aventi rilevanza strategica nazionale o socioeconomica o un significativo impatto ambientale.

L'ELENCO DELLE OPERE SOTTOPOSTE AL DIBATTITO PUBBLICO. Il disegno di legge precisa che sono da considerare infrastrutture ed opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale quelle previste dall’articolo 161, comma 1, del Codice Appalti (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), mentre sono da considerare infrastrutture e opere pubbliche con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo gli interventi che prevedono la VIA (Valutazione di impatto ambientale) obbligatoria o il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 250.000 abitanti.

Il disegno di legge fornisce un elenco delle opere infrastrutturali a cui si applica il débat public: autostrade e superstrade; linee ferroviarie; vie di navigazione, o adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato; piste di aerodromi; infrastrutture portuali; linee elettriche; gasdotti e oleodotti; depositi di scorie nucleari; dighe idroelettriche o dighe di ritenuta; trasferimento di acqua da bacino fluviale, escluse le vie di navigazione; stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici, turistici; impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, discariche e termovalorizzatori.

LA PROCEDURA. Il disegno di legge stabilisce che, almeno 180 giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione, il proponente trasmetta alla Commissione nazionale una comunicazione contenente l’indicazione chiara e circostanziata degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell’intervento, la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali benefici per il territorio sul piano ambientale, territoriale, occupazionale e sociale, al fine di svolgere un dibattito pubblico. La comunicazione, a pena di inammissibilità, deve essere predisposta utilizzando il modello adottato dalla Commissione nazionale, con propria delibera, entro 90 giorni dal suo insediamento. Il livello di approfondimento delle informazioni da fornire alla Commissione nazionale non può essere inferiore, in ogni caso, a quello proprio dello studio di fattibilità dell’intervento.

Ove l’avvio del dibattito pubblico sia richiesto su un’opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della relativa conferenza di servizi. Il dibattito pubblico non può essere attivato su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

La Commissione nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ravvisi di interesse nazionale l’intervento prospettato nella comunicazione, delibera l’avvio del dibattito pubblico e nomina un referente. Per una sola volta la Commissione nazionale può richiedere chiarimenti di natura tecnica, il che fa slittare il termine di 30 giorni. È compito della Commissione nazionale fissare con delibera le fasi e la durata del dibattito pubblico, che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi dalla prima audizione, salvo proroghe che possono essere concesse complessivamente per non più di tre mesi. Al contempo, la Commissione nazionale stabilisce le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza. Il proponente è tenuto ad indicare il nominativo di un tecnico quale suo rappresentante per tutte le fasi del dibattito pubblico.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. È prevista la redazione di un rapporto conclusivo del dibattito pubblico con il quale il referente riferisce della procedura adottata, degli argomenti affrontati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive.

Il rapporto conclusivo è approvato dalla Commissione nazionale e pubblicato sul suo sito istituzionale. Il rapporto evidenzia se le memorie scritte, presentate da ciascun partecipante, hanno motivatamente e circostanziatamente argomentato con riguardo a tutti gli aspetti e, in caso negativo, ne dà adeguata evidenza.

La comunicazione del proponente è pubblicata nel sito istituzionale della Commissione stessa. Non possono costituire motivo di ricorso giurisdizionale, presunti vizi riguardanti gli obiettivi del progetto, discussi nell’ambito del dibattito, se il proponente abbia apportato modifiche al progetto e la Commissione nazionale ne riconosca la congruenza.

PROCEDURA ACCELERATA. La procedura di dibattito pubblico accelerata viene applicata nella sola ipotesi in cui il proponente comunichi la volontà di modificare il progetto iniziale in base agli esiti del dibattito pubblico. In tal caso, sono ridotti della metà i termini previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, ai fini del rilascio del titolo a costruire e ad esercire le infrastrutture o gli impianti in conformità al progetto.

COMMISSIONE NAZIONALE. La commissione nazionale di garanzia per il dibattito pubblico è una autorità amministrativa indipendente composta da sette componenti permanenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Due componenti, fra cui il presidente, sono nominati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno su proposta del Ministro della salute, uno su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno su designazione della Conferenza unificata e uno in rappresentanza dei soggetti di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, scelto nell’ambito di un elenco complessivo di sei persone indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia a maggioranza dei rispettivi componenti. Il presidente della Commissione nazionale viene designato, d’intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fra i componenti nominati su proposta del Ministro dell’ambiente. La composizione della Commissione nazionale è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzato l’intervento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Se entro tale termine il consiglio dovesse rivelarsi inadempiente, la scelta sarà affidata, nei trenta giorni successivi, all’organo consiliare della regione.

La Commissione nazionale ha la funzione di assicurare il corretto svolgimento del dibattito pubblico e di verificare il rispetto degli standard di informazione del pubblico durante la fase di realizzazione dei progetti e fino alla fase di collaudo dell’opera o di avvio del servizio pubblico realizzato. Alla Commissione nazionale è attribuito inoltre il potere di esprimere pareri e formulare raccomandazioni di carattere generale o metodologico per favorire la diffusione e lo sviluppo delle forme di partecipazione pubblica. La Commissione nazionale è chiamata ad assicurare idonea e tempestiva pubblicità, sul proprio sito internet, ai risultati delle consultazioni popolari avviate.

COPERTURA DEI COSTI. Alla copertura dell’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale, determinato in 3 milioni di euro per il 2015, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il 2015 si provvede con variazioni di bilancio che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare a valere sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dal 2016 si provvederà attraverso un contributo di importo pari allo 0,5 per mille delle opere da realizzare, che il proponente versa direttamente alla Commissione nazionale, secondo lo stesso meccanismo che da tempo assicura, a legislazione vigente, il funzionamento della Commissione VIA/VAS.

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