Un’opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere medesime sono state realizzate con materiali facilmente amovibili. Si deve infatti seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale.
Lo ha ribadito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1994/2023 (in allegato) pubblicata il 27 febbraio.
La prima delle due opere in questione consiste in un “manufatto di dimensioni in pianta mt. 4,00x4,00 con altezza di circa mt. 4,70, realizzato sul terrazzo al secondo livello del fabbricato, costituito da una struttura portante verticale in profilati scatolari in ferro e pareti in pannelli isolanti, con copertura leggermente inclinata costituita da lamiera ondulata e pannelli isolanti e n. tre infissi con persiane alla romana posti sulla facciata Ovest e Sud”, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
La seconda delle opere in questione consiste in un “vano finestra di dimensione circa mt 0,30x0,40 realizzato sul prospetto sud del fabbricato”.
Secondo Palazzo Spada “deve trovare conferma la valutazione del TAR, dal momento che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, non si è trattato di abusi di minore entità o costituenti pertinenze, né tantomeno di abusi irrilevanti da punto di vista paesaggistico.
Si tratta invece di abusi legittimamente sanzionati ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto consistenti nella creazione di un vano, qualificabile quale vero e proprio nuovo volume, e nella apertura di una finestra mediante trasformazione del preesistente balcone, con evidente alterazione, quindi, dello stato dei luoghi e modifica del prospetto dell’edificio”.
Il Consiglio di Stato osserva che “I materiali utilizzati per la realizzazione della struttura e la sua prospettata facile amovibilità sono circostanze irrilevanti, dal momento che, dal punto di vista prettamente edilizio, si è ormai consolidato l’orientamento in base al quale si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere medesime sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Cons. St., sez. VI, 1/04/2016, n. 1291).
Ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico non possono essere considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo e l’alterazione del territorio non può essere considerata né temporanea né precaria né irrilevante (cfr. Cons. St., sez. VI, 4/09/2015, n. 4116)”.
Infine, la sentenza precisa che “ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio (cfr. Cons. St., sez. IV, 23/07/2009, n. 4636; Cons. St., sez. IV, 16/05/2013, n. 2678; Cons. Sta., sez. V, 11/06/2013, n. 3221)”.
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