Con la sentenza n. 608/2016 pubblicata il 2 novembre, il Tar Marche (prima sezione) ricorda che la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, n. 3321/2000 e VI, n. 2842/2014; Cass. pen., III, n. 36040/2012) “ha ormai da tempo chiarito che non è rilevante la modalità con la quale un manufatto è infisso al suolo al fine di stabilire se si è in presenza di opere precarie e temporanee (le quali non abbisognano quindi del titolo edilizio) o, al contrario, di stabili trasformazioni del territorio. Ciò che rileva è l’uso oggettivo del manufatto che il proprietario o l’autore dell’intervento abbiano posto in essere dopo la sua realizzazione.”
Infatti, opinando diversamente “si darebbe la possibilità indiscriminata di eludere gli indici edificatori previsti dal PRG, e ciò mediante la posa in opera di casette prefabbricate, container, roulottes, camper, etc., ossia di opere che non sono ancorate al suolo nello stesso modo degli edifici tradizionali ma che, opportunamente collocate ed eventualmente nel tempo “rinforzate”, finiscono per assolvere alle medesime finalità (se non residenziali, certamente accessorie alla residenza – magazzini, garages, legnaie, etc.)”.