Il carattere precario di un’opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive bensì alla funzione cui essa è destinata.
Pertanto, non possono essere considerate quali opere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee quelle adibite ad un utilizzo perdurante nel tempo, tale per cui l'alterazione del territorio – circostanza decisiva ai fini dell’autorizzazione paesaggistica - non può essere considerata irrilevante.
Lo ha ricordato la terza sezione del Tar Campania con la sentenza n. 137/2016 depositata il 13 gennaio.
Laddove “si realizzi un manufatto destinato ad un uso prolungato nel tempo, anche in assenza di immobilizzazione al suolo o al solaio, la precarietà dello stesso non dipende dai materiali impiegati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto è rivolto e va quindi valutata alla luce dell'obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell’opera, senza che rilevino le finalità, ancorché temporanee, date o auspicate dai proprietari”.