Con il parere n. 2189/2016 pubblicato il 21 ottobre, il Consiglio di Stato ha licenziato lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Con la nota del 7 ottobre 2016, prot. n. 37559, il Mit ha adempiuto a quanto richiesto da Palazzo Spada di chiarire la propria posizione in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica del testo regolamentare formulate dall’Ance e dalla Finco.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al provvedimento “confermando – spiega Finco nella sua newsletter n. 10/2016 - l’integrazione delle attuali categorie c.d. Superspecialistiche con ulteriori due tipologie di attività: quella relativa alla prefabbricazione in legno e quella relativa alle barriere paramassi, fermaneve e simili (categorie il cui inserimento era stato richiesto, oltre che dalle specifiche Associazioni di riferimento, anche da Finco stessa).
Ad oggi dunque le categorie che sono meritevoli di una particolare tutela (divieto di avvalimento e subappalto limitato al 30%) allorquando superano il 10% dell’importo complessivo dei lavori sono le seguenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.”
Finco, oltre ad esprimere “la generale condivisione dell’elenco ed il rammarico perché altre categorie che la Federazione ritiene, comunque, meritevoli di una tutela differenziata non sono state inserite nell’elenco”, espone due considerazioni che riportiamo:
“La prima è relativa alla provvisorietà di questo elenco la cui “individuazione definitiva”, come si evince dal Parere del Consiglio di Stato stesso (non essendo ad oggi disponibile la versione finale del Decreto summenzionato) e pur in assenza di una esplicita previsione del Codice, è di fatto posticipata di un anno in attesa degli effetti che questa elencazione avrà sul mercato dopo la sua concreta applicazione e, più generale, è subordinata alla revisione dell’intero sistema di qualificazione prevista dagli artt. 83 e 84 del D Lgs 50/16.
La seconda è relativa alla tenacia con la quale le imprese generali continuano ad avversare le lavorazioni superspecialistiche in nome di una presunta libertà di impresa che verrebbe a loro dire minata se si dovesse chiedere loro di partecipare a raggruppamenti temporanei di impresa (in assenza di autonoma qualificazione) o di avere troppo personale specializzato o troppe dotazioni tecniche (come nei pochi casi in cui è richiesto uno stabilimento di produzione).
Fuori da questo contesto, ed a qualunque altro osservatore, non sembrerebbero misure contrarie alla concorrenza, ma richieste di buon senso…..e coerentemente il Ministero ha rigettato le loro istanze ed il Consiglio di Stato ha concordato con le conclusioni del Ministero stesso.
A Finco, d’altro canto, il Ministero contesta d’aver chiesto un ampliamento delle categorie di particolare specializzazione, anche con riferimento a lavori ritenuti – a suo dire - non meritevoli di questa valutazione. La Federazione, ferme restando le positive valutazioni di cui sopra in merito all’elenco licenziato, ritiene, viceversa, di aver fatto una proposta equilibrata, con anche un importante sforzo di razionalizzazione e riorganizzazione delle lavorazioni alla luce dello stato dell’arte e dell’evoluzione della tecnica, fornendo, per ognuna di esse, una precisa disamina dei requisiti di qualificazione.
A latere si segnala come l’entrata in vigore del Decreto del Mit sulle SIOS, facendo venir meno l’art. 216 comma 15 del Codice, potrebbe, laddove una specifica norma non venga prevista, creare un vuoto normativo relativamente alle lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria per le quali non è stata prevista alcuna copertura transitoria e la cui elencazione è attualmente prevista nel solo DL 47/14.”
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