Fisco

Opere di urbanizzazione primaria: Iva agevolata 10% a strada urbana di scorrimento

La realizzazione ex novo di un intervento edilizio su una strada urbana di scorrimento di tipo D, come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento

martedì 26 marzo 2024 - Redazione Build News

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La realizzazione ''ex novo'' di un intervento edilizio su una ''strada urbana di scorrimento'' di ''tipo D'', come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le ''opere di urbanizzazione primaria'' che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024.

Il quesito

La Provincia istante rappresenta che, con deliberazione della Giunta Provinciale, ha approvato il Protocollo di intesa (di seguito ''Protocollo'') con il Comune di (...) e la società (...) per le infrastrutture strategiche per la mobilità del Comune di (...) e le connessioni con le reti extra-urbane.
Viene rappresentato che l'articolo (...) del Protocollo prevede una serie di interventi per «il potenziamento infrastrutturale di via (...) con la realizzazione di un sottopasso presso la rotatoria di via (...), di un sovrappasso in corrispondenza di via (...), di un sovrappasso della rotatoria di via (...)».

Al riguardo, l'Istante evidenzia che tali interventi riguardano «il tratto di via (...) ove la nuova circonvallazione si svilupperà sul sedime attuale della strada: essa sottopasserà la rotatoria di via (...), mentre, in corrispondenza di via (...) la livelletta attuale di via (...) verrà rialzata per consentire lo scavalco del costruendo sottopasso lungo l'asse nord-sud di via (...)», come individuato nella Relazione Tecnica del (...).

Detta Relazione prevede che «Alla luce delle simulazioni dinamiche e di alcuni approfondimenti circa il regime idraulico della zona, il lotto (...) è stato semplificato eliminando la galleria artificiale. Su quasi tutta via (...) la circonvallazione è sul sedime attuale; sottopassa la rotatoria via (...), (...) mentre in corrispondenza della rotatoria di via (...) la livelletta attuale di via (...) viene leggermente rialzata per consentire lo scavalco di un sottopasso (parzialmente interrato) posto lungo l'asse nord-sud di via (...). L'accessibilità tra i comparti a nord e a sud dell'asse di via (...) viene garantita attraverso l'impiego della viabilità locale della zona e l'utilizzo del nuovo sottopasso di via (...)».

L'Istante rileva, altresì, che il sottopasso è dotato dei previsti marciapiedi in relazione alle caratteristiche della via (...) quale ''strada residenziale'' e che tali caratteristiche, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), qualificano detta via come strada di tipo ''D - strada urbana di scorrimento''.

Ciò premesso, l'Istante chiede quale sia l'aliquota Iva applicabile alla realizzazione ''ex novo'', mediante contratto di appalto, di detto intervento. In particolare, chiede di conoscere se sia corretto applicare il regime agevolato con aliquota Iva al 10 per cento previsto dal combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Risposta dell'AdE

“Sulla base di quanto rappresentato e dichiarato dall'Istante, posto che l'intervento di cui trattasi viene realizzato ''ex novo'' ed è relativo ad una ''strada urbana di scorrimento'' di ''tipo D'' ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, si ritiene che lo stesso possa rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria come individuate da ultimo dall'articolo 16, comma 7 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui realizzazione può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972”, chiarisce l'Agenzia delle entrate nella Risposta.

“Resta fermo che esula dalle competenze della Scrivente la valutazione circa la riconducibilità in concreto dell'opera da eseguire tra quelle di ''urbanizzazione primaria''”, conclude l'AdE.

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