La legge regionale della Basilicata n.30 del 26-7-2021 “introduce alcuni vincoli in palese contrasto con gli attuali indirizzi nazionali e comunitari e la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia di fonti rinnovabili ed in concreto ostacola gli interventi di realizzazione degli impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio regionale”.
Con questa motivazione, il Consiglio dei ministri n. 37 del 23 settembre scorso ha impugnato, dinanzi alla Corte costituzionale, la citata legge regionale che introduce modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Secondo il Governo questa legge regionale è costituzionalmente illegittima con riferimento a talune disposizioni che violano l’articolo 117, primo comma, che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e terzo comma della Costituzione, che attribuisce in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” una potestà legislativa concorrente, i cui princìpi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non permettono eccezioni sull’intero territorio nazionale (cfr. da ultimo, corte Sent. n. 69/2018) e sono dettati dallo Stato.