Non è consentito all’amministrazione di disapplicare le norme del bando di gara e, per la stessa ragione, nemmeno l'impresa concorrente può sottrarsi alle norme di lex specialis, quand’anche richiesta in tal senso dalla stazione appaltante, perché l’effetto disapplicativo di norme regolanti la procedura di gara si realizzerebbe comunque.
Lo ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3859/2016 pubblicata il 13 settembre.
Palazzo Spada ricorda che “per pacifica giurisprudenza il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che al pari dei concorrenti anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 aprile 2014, n. 9, § 6.2.1)”.