Anche la realizzazione di un parcheggio interrato “comporta alterazione dell’aspetto visibile dei luoghi attraverso le necessarie opere complementari fuori terra - ad esempio l’accesso e le prese d’areazione - per le quali un problema di compatibilità paesaggistica si pone”.
Lo ha ribadito la sentenza n. 889/2017 della sesta sezione del Consiglio di Stato, che richiama due sentenze della sezione n. 2835/2014 e n. 4503/2013.
L’art. 167 del d. lgs. 42/2004, comma 2 lettera a), non consente la sanatoria di lavori “realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica”, i quali abbiano comunque determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, e quindi non distingue fra costruzioni fuori terra e costruzioni interrate o seminterrate.
“Se ne ricava, in base alla comune logica, un principio di generale rilevanza paesaggistica anche delle costruzioni di questo tipo, che devono quindi essere autorizzate al pari delle costruzioni fuori terra quando siano oggetto di nuove opere, restando soggette a tutti i divieti e limiti”, conclude Palazzo Spada.