Anche le ristrutturazioni di edifici preesistenti, che prevedano incrementi di volume, devono essere assentite e devono essere realizzate secondo le norme che disciplinano la costruzione di volumi tecnici.
Al fine di legittimare, sotto il profilo giuridico, incrementi di volume non destinati ad impianti tecnici, è assolutamente irrilevante il fatto che l'intervento attenga a un edificio già esistente, cioè sia un intervento di ristrutturazione di vecchi volumi e non di nuova costruzione.
Così si è pronunciata la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 357/2015, depositata il 27 gennaio.
SOFFITTE, STENDITOI E LOCALI DI SGOMBERO NON SONO VOLUMI TECNICI. Palazzo Spada inoltre conferma che, come ha chiarito la giurisprudenza, volumi quali soffitte, stenditoi e locali di sgombero «non possono ritenersi “tecnici”, poiché in tale nozione rientrano solo i volumi destinati agli impianti tecnici strettamente necessari per consentire i servizi indispensabili all’abitazione (riscaldamento, impianti elettrici ed idraulici, ecc). Per la stessa ragione non possono essere accolte le censure che sostengono come in detta categoria possano essere inseriti il sottotetto realizzato ad uso locale deposito ed il locale uso lavanderia».