Sentenze

Palazzo Spada: non è una pertinenza il serbatoio antincendio

Rappresenta un intervento di nuova costruzione che se realizzato in assenza di permesso di costruire va demolito

mercoledì 4 febbraio 2015 - Redazione Build News

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Non è inquadrabile come pertinenza il serbatoio dell'acqua a fini antincendio, al servizio di un capannone industriale situato al confine della proprietà. Quindi se realizzato senza i titoli autorizzativi è opera abusiva che deve essere demolita.

Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 406/2015 depositata il 29 gennaio. 

IL CASO IN QUESTIONE. Secondo l'appellante l’impianto in questione, costituito da due cisterne da 10.000 litri e da un gruppo di pressurizzazione, coperto con una struttura metallica per evitarne la manomissione, non può essere qualificato come nuova costruzione, autorizzabile perciò soltanto con il permesso di costruire; si tratterebbe infatti, all’evidenza, di volumi tecnici ovvero di una pertinenza essendo l’impianto privo di autonomia funzionale poiché al servizio del fabbisogno idrico e antincendio di un capannone industriale di rilevanti dimensioni, pari a mq. 5015 per locali commerciali e mq. 911,75 per uffici e servizi (assentito con permesso di costruire).

VOLUMI TECNICI. Dichiarando infondato l'appello, il Consiglio di Stato ricorda che in giurisprudenza sono concordemente individuati quali volumi tecnici gli impianti: a) del tutto privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc.; b) che non possono essere ubicati all’interno di questa; c) essendo escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito “al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2010, n. 2565; vedi anche Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5428; Sez IV, 26 agosto 2014, n. 4290; Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3074).

Nel caso in esame, pur se si individua la strumentalità dell’impianto per il servizio antincendio del capannone e degli uffici, non è stata dimostrata dalla ricorrente nel corso del giudizio che sussista la seconda condizione sopra elencata, l’impossibilità cioè di assicurare il servizio ubicandone l’impianto all’interno della costruzione cui sia strumentale.

Peraltro, l’asserita esistenza fin dal 2007 dei due serbatoi non è sufficiente a provarne la non abusività.

NOZIONE URBANISTICA DI PERTINENZA. Oltre a ciò, osserva Palazzo Spada, l’impianto non può essere neppure ricondotto alla nozione urbanistica di pertinenza. In proposito, la giurisprudenza ha precisato che la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce (Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). Inoltre, a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, e anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6756; Id., 13 giugno 2006, n. 3490).

Pertanto, non vi è dubbio sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico' (Cons. Stato, n. 4290 del 2014, cit.), confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997).

Nel caso in questione il manufatto, composto dai serbatoi e dalla relativa copertura metallica, costituisce un nuovo volume su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella occupata dal precedente edificio, e comunque presenta dimensioni che, pur se non si vogliano considerare rilevanti rispetto a quelle indicate per il capannone e gli uffici, sono di certo sufficienti ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio ovvero a incidere sul carico urbanistico, non configurandosi infine, neppure per tale profilo, come “modesto” volume tecnico.

In conclusione, è corretta e sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato poiché nel caso di specie si tratta di “interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività nei casi previsti dall’art. 22, comma 3, lettere b) e c) del d.p.r. n. 380 del 2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali … ” (art. 1, comma 1), con la necessità, di conseguenza, della “collocazione degli impianti in questione coerente con la normativa vigente” (ordinanza del Consiglio di Stato n. 3127 del 2012).

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