Con la sentenza del 25 gennaio 2022, causa C 181/20, la Corte di giustizia europea ha invalidato parzialmente la direttiva 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti in cui tale direttiva obbliga i produttori di pannelli fotovoltaici a finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli allorché questi ultimi sono stati immessi sul mercato in una data anteriore a quella dell'entrata in vigore della suddetta direttiva.
La Vyso?ina Wind è una società ceca che gestisce una centrale ad energia solare dotata di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Conformemente all'obbligo previsto dalla legge ceca n. 185/2001 sui rifiuti, essa ha partecipato al finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici e, a tale titolo, nel corso del 2015 e del 2016 ha versato contributi.
Ritenendo, tuttavia, che tale obbligo contributivo risultasse da una trasposizione non corretta della direttiva 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e che il versamento di tali contributi costituisse un danno, la Vyso?ina Wind ha proposto, dinanzi ai giudici cechi, un ricorso contro la Repubblica ceca per risarcimento dei danni. In tale contesto, la Vyso?ina Wind sosteneva che la disposizione della legge sui rifiuti che prevede l'obbligo contributivo per gli utilizzatori di pannelli fotovoltaici è contraria all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui RAEE, il quale pone a carico dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non degli utilizzatori di queste ultime, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Poiché il ricorso proposto dalla Vyso?ina Wind è stato accolto, in primo grado e in appello, la Repubblica ceca ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).
Adita in via pregiudiziale da quest'ultimo giudice, la Corte, riunita in Grande Sezione, da un lato, si pronuncia sull'interpretazione e sulla validità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui RAEE, e, dall'altro, precisa le condizioni al ricorrere delle quali sorge la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell'Unione nel contesto della trasposizione di una direttiva.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE. Procedendo ad un'interpretazione letterale della direttiva sui RAEE, la Corte conferma, in primo luogo, che i pannelli fotovoltaici costituiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della stessa direttiva, cosicché, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, di essa, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva, deve gravare sui produttori di detti pannelli e non sui loro utilizzatori, come previsto dalla normativa ceca.
In secondo luogo, la Corte esamina la validità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui RAEE, nei limiti in cui tale disposizione si applica ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, ossia a una data anteriore a quella dell'entrata in vigore di tale direttiva.
A tal riguardo, la Corte ricorda anzitutto che, se è vero che il principio della certezza del diritto osta all'applicazione di una nuova norma giuridica ad una situazione già acquisita prima della sua entrata in vigore, dalla sua giurisprudenza risulta altresì che una nuova norma giuridica si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta durante la vigenza della normativa precedente e alle situazioni giuridiche nuove.
La Corte verifica, pertanto, se l'applicazione della norma giuridica enunciata all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui RAEE, secondo la quale i produttori, e non gli utilizzatori, sono tenuti a garantire il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, allorché tali pannelli sono divenuti o diventeranno rifiuti a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva, sia tale da incidere su una situazione già acquisita prima della sua entrata in vigore o se tale applicazione sia invece intesa a regolare gli effetti futuri di una situazione sorta prima di detta entrata in vigore.
Orbene, poiché la normativa dell'Unione preesistente all'adozione della direttiva sui RAEE lasciava agli Stati membri la scelta di far sopportare i costi della gestione dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici o dal detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure dal produttore o dal distributore dei pannelli, negli Stati membri che avevano deciso di porre tali costi a carico degli utilizzatori dei pannelli fotovoltaici e non già dei produttori di questi ultimi, come era avvenuto nel caso della Repubblica ceca, la direttiva sui RAEE ha avuto un'incidenza su situazioni già acquisite prima della sua entrata in vigore.
A tal proposito, la Corte precisa che una nuova norma giuridica che si applica a situazioni già in precedenza acquisite non può essere considerata conforme al principio di irretroattività degli atti giuridici qualora modifichi, a posteriori e in modo imprevedibile, la ripartizione di costi la cui sopravvenienza non può più essere evitata. Orbene, nel caso di specie, i produttori dei pannelli fotovoltaici non erano in grado di prevedere, al momento della progettazione dei pannelli, che successivamente sarebbero stati tenuti a garantire il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva relativa ai RAEE nella parte in cui esso impone ai produttori di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.
In terzo luogo, la Corte afferma che l'inserimento nella legge sui rifiuti di una disposizione che prevede un obbligo contributivo a carico degli utilizzatori di pannelli fotovoltaici che è in contrasto con la direttiva sui RAEE, più di un mese prima dell'adozione di quest'ultima, non costituisce, in quanto tale, una violazione del diritto dell'Unione da parte della Repubblica ceca, non potendo la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva essere considerata seriamente compromessa prima che quest’ultima faccia parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
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