Con la sentenza n. 2808/2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso proposto contro il diniego del Comune di Firenze al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un fabbricato ubicato all’interno dei “centri storici minori /borghi storici (Zona A)” del Regolamento urbanistico comunale, con classificazione “Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”.
Il fabbricato risulta inserito in un’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al d.m. 23/12/1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio di Monte Morello”.
La Commissione locale per il paesaggio del Comune di Firenze ha espresso negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di pannelli fotovoltaici sul tetto. Sulla base di tale parere, il Comune ha, quindi, negato l’autorizzazione.
Consiglio di Stato: al fotovoltaico non si possono applicare categorie estetiche tradizionali
Secondo il Consiglio di Stato, l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio va adeguatamente contemperato con l’interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
“Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale”, ricorda Palazzo Spada, e pertanto deve ritenersi “non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.
La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.
L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”.
Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica va adeguatamente giustificato
Nel caso in esame, “la documentazione fotografica versata in atti appare – per colore e consistenza - una soluzione progettuale che minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che appare armonizzarsi con il contesto circostante”, rileva il Consiglio di Stato, il quale ricorda che “il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, deve essere adeguatamente giustificato: è, quindi, necessario indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi specifici da tutelare con cui contrasterebbe”.
Per gli impianti Fer le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti
Inoltre, “gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti”, sottolinea la quarta sezione del Consiglio di Stato.
“L’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nelle 'aree non idonee' individuate dalla Regione. Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso”, conclude Palazzo Spada.