Fisco

Pannelli solari su beni merce, no ecobonus e no super ammortamento

Agenzia delle Entrate: è esclusa dalle due agevolazioni una società che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing, in quanto è assente il requisito indispensabile della “strumentalità”

lunedì 8 aprile 2019 - Redazione Build News

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Una società svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing. L’istante, nel 2017, dichiara di avere installato un impianto di pannelli solari su uno dei beni aziendali.

Con documentazione integrativa l’istante ha rappresentato:

- “di non essere in possesso di copia del progetto dell’intervento previsto;

- che trattasi di installazione di pannelli solari, opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico e basate sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, volti alla produzione di energia elettrica”;

- che la società “ha per oggetto la locazione dei beni immobili propri, trattasi di fabbricati (per natura) oggetto della locazione immobiliare e, quindi, l’intervento è eseguito su dei beni aziendali”.

Ciò premesso, l’interpellante chiede se per tale intervento sia possibile cumulare la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – “Legge di stabilità 2016” (c.d. super ammortamento), che opera in relazione alla determinazione del reddito della società, con la possibilità di fruire delle detrazioni d’imposta (in capo ai soci) per le spese di riqualificazione energetica introdotte dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – “Finanziaria 2007” (c.d. ecobonus).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. La società istante ritiene che, con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari, possa fruire cumulativamente della disciplina del super ammortamento in capo alla società e della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica in capo ai soci. Secondo l’istante, infatti le due agevolazioni hanno presupposti diversi.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 95 DEL 4 APRILE 2019. In via preliminare, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006 la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica riguarda quelle “relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali”.

Inoltre, con la risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica, è stato evidenziato come tale normativa fosse finalizzata “a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

Tale posizione interpretativa è ripresa anche nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 340/E, con la quale è stato ribadito, in merito alla detrazione per la riqualificazione energetica, che: “Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per “i beni oggetto dell’attività esercitata”.

Ciò premesso, sulla base di quanto dichiarato dall’istante in sede di presentazione della documentazione integrativa, si ritiene che lo stesso non possieda i requisiti per fruire delle detrazioni d’imposta (in capo ai soci) c.d. ecobonus, in relazione all’intervento oggetto della presente istanza, in quanto trattasi di installazione di pannelli volti alla produzione di energia elettrica che saranno installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su beni strumentali.

Per quanto riguarda, infine, il super ammortamento, si rappresenta che con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 è stato precisato che il riferimento della norma ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Sono, pertanto, esclusi i c.d. beni merce come quelli oggetto del caso di specie.

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