Con la sentenza 1458/2017 depositata il 5 ottobre, il Tar Campania (sezione staccata di Salerno) ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un complesso immobiliare, adibito a bar – ristorante – albergo, e annullato il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, con il quale è stato annullato il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Conca dei Marini, che autorizzava il ricorrente ad installare pannelli solari sul terrazzo di copertura dell’albergo, in applicazione della normativa europea e di quella nazionale – decreto legislativo 192/2005 – sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici.
Secondo il testo vigente ratione temporis - all’art. 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 192/2005 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) “sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, il Tar Campania non ha ravvisato alcuna specifica motivazione sul punto: la Soprintendenza “avrebbe dovuto viceversa esporre le ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, assentita dal Comune, comportasse un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici od artistici del luogo”.
NECESSARIA UNA MOTIVAZIONE RINFORZATA. Si tratta “di una motivazione 'rinforzata', della cui necessità la giurisprudenza non ha dubitato in casi analoghi: “Con riguardo alla condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ed applicata dal Comune all’autorizzazione paesaggistica rilasciata al privato per l’ampliamento di edificio di sua proprietà, contenente il divieto di installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare sulla copertura, va rilevato che per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio e, pertanto, non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici” (T. A. R. Veneto, sez. II, 13/09/2013, n. 1104)”.
Applicando i superiori principi al caso in esame, il Tar Salerno rileva come i pannelli solari dei quali si discute non sono neppure apposti sulla sommità di un edificio, bensì su un pergolato, già esistente sul terrazzo di copertura dell’immobile, di proprietà del ricorrente, adibito ad albergo – bar – ristorante, e consistono di sei pannelli solari a minima inclinazione (35 gradi), atti alla produzione di acqua calda al servizio dell’immobile: pertanto “a maggior ragione, trattandosi di un intervento non particolarmente invasivo per dimensioni e non eccessivamente significativo, quanto agli aspetti panoramici (sempre nella citata relazione s’afferma che “la proiezione del plesso nasconde dal basso la visione dei pannelli, quindi non compromette in alcun modo la visione del costone roccioso sovrastante la Grotta dello Smeraldo”), occorreva, nella specie, una motivazione particolarmente penetrante, che spiegasse le ragioni d’assoluta incompatibilità dell’apposizione di detti pannelli solari, in relazione agli aspetti non soltanto paesaggistici, propriamente intesi, ma anche storici ed artistici del luogo”.