Il 14 marzo 2019 la Commissione Europea ha emesso la decisione delegata in merito ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP) dei kit per parapetti e ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.
È infatti compito della Commissione Europea stabilire i sistemi di AVCP delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione soggetti a marcatura CE e, con questa decisione delegata, ha aperto l'iter verso una possibile futura marcatura CE dei parapetti.
La decisione delegata non ha definito quali siano le caratteristiche essenziali da associare ai "kit per parapetti", ma ha identificato i sistemi di attestazione distinguendo la reazione al fuoco dalle altre, da definire, caratteristiche essenziali:
- Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco: sistema AVCP 4
- Per la caratteristica essenziale della reazione al fuoco:
a) Nel caso di prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico): sistema AVCP 1;
b) Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove: sistema AVCP 4;
c) Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie; sistema AVCP 3.
Lo scenario futuro che si apre è il seguente:
- A decorrere dalla data di emissione della Decisione delegata (14 marzo 2019), si rendono necessari 3 mesi prima che essa diventi attiva, per garantire un congruo periodo di obiezioni;
- Trascorso il periodo di obiezioni (che si è ultimato lo scorso 14 giugno 2019) la decisione delegata diventerà un' atto delegato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (OJUE): siamo dunque in attesa dei risultati delle obiezioni in merito;
- Dalla data di pubblicazione nell' OJUE trascorreranno 20 giorni prima della sua entrata in vigore ufficiale. Una volta entrata pienamente in vigore la Decisione Delegata, essa costituisce l'atto preliminare per conferire all'ente normatore (CEN) un mandato. Tramite mandato, la Commissione Europea fissa le regole relative a quali prodotti da costruzione normare, guidando gli enti normatori alla redazione della futura norma tecnica armonizzata dei “ kit per parapetti e dei kit per ringhiere” da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Europea (OJUE), che indicherà anche tutte le caratteristiche essenziali da dichiarare a livello di DoP (Dichiarazione di Prestazione). È stato così compiuto il primo passo verso una futura marcatura CE di parapetti e ringhiere, anche se l’iter per il completamento della procedura è ancora lungo e impiegherà diversi anni, alla luce anche dell’ormai noto disallineamento tra pubblicazioni CEN e pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Gli aspetti più rilevanti della Decisione Delegata del 14/03/2019 sono i seguenti:
- Nel testo della Commissione Europea si ribadisce chiaramente che i "kit" oggetto della decisione delegata non hanno impatto strutturale e dunque non ricadono nei prodotti contemplati dalla norma armonizzata EN 1090-1;
- Attualmente non è possibile marcare CE i sistemi di parapetto e ringhiere non esistendo una norma armonizzata che li contempli;
- In uno scenario futuro di marcatura CE di parapetti e ringhiere, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) da seguire sarà, per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco, il sistema 4.
A tal riguardo Unicmi ricorda che i criteri orientativi di scelta da parte della Commissione Europea dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) previsti dal CPR, si basano sulle cosiddette “classi di rischio” che sono legate al rischio potenziale per l’utente derivante dal mancato soddisfacimento delle prestazioni attese da parte del prodotto. L’AVCP 4 rappresenta il sistema meno severo, dove non è previsto il coinvolgimento di Enti Notificati esterni, bensì tutto il processo ricade sotto la responsabilità del Costruttore del parapetto/ringhiera. La decisione delegata del 14/03/2019 ricalca infatti la tendenza degli ultimi anni della Commissione Europea di responsabilizzare sempre più il Costruttore nel processo di marcatura CE dei prodotti da costruzione. (fonte: Unicmi)
In allegato:
Decisione delegata (UE) della Commissione
ALLEGATO della decisione delegata della Commissione