Il combinato disposto degli artt. 41-sexies legge 1150/1942 e 9, comma 1, legge 122/1989 può consentire, anche nelle nuove costruzioni, l’esecuzione di parcheggi in deroga alle norme urbanistiche e quindi dei volumi realizzabili, soltanto se ulteriori a quelli obbligatori.
Lo ha affermato la terza sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 6738/2018.
La suprema Corte osserva che “l’art. 9, comma 1, e non comma 3, della legge 122/1989 – stabilisce che «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti». Letta unitamente all’art. 41-sexies legge 1150/1942 – secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio ivi indicati – questa norma significa soltanto che la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi è consentita, in linea con le finalità della legge, per gli edifici esistenti, al fine di incrementare detti spazi e purché i nuovi parcheggi si trovino nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici. Non significa, invece, che i parcheggi pertinenziali obbligatori che debbono essere realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41-sexies legge 1150/1942 possano derogare agli strumenti urbanistici, giacché – se questa fosse stata l’intenzione del legislatore – la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente in quella disposizione”.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa “è consolidata nell’affermare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra”.