Con due sentenze pronunciate il 7 febbraio (n. 1587 e n. 1595) il Tribunale amministrativo del Lazio ha stabilito che i Comuni non possono imporre il pagamento di royalties, né del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la costruzione di un parco fotovoltaico.
I giudici hanno accolto il ricorso di due aziende impegnate nella costruzione di un impianto fotovoltaico contro il Comune di Montalto di Castro (VT) e la Regione Lazio, pronunciandosi a favore dell’esonero integrale del “contributo di costruzione” che era stato imposto ai titolari dell’autorizzazione unica, sia per la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione, sia per quella calcolata in funzione di costruzione. Il Comune aveva anche richiesto il pagamento di una royalty annuale dell’1,20% del ricavato economico dell’impianto.
Il Tar riconosce che anche la tipologia di impianto in questione rientra nell’ambito del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che “ha carattere di disciplina generale del territorio e si applica anche in presenza del procedimento di rilascio di un’autorizzazione unica” (le aziende ricorrenti, al contrario, sostenevano he ricadesse sotto una diversa disciplina).
Tuttavia, il medesimo testo di legge, agli articoli 16 e 17, prevede l’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione “per nuovi impianti “per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.”
Facendo riferimento a una sentenza della Corte costituzionale (n. 383 del 2005), i giudici amministrativi sottolineano che gli enti locali possono imporre misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e comunque “concrete e realistiche,” determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto in questione.